 13 Settembre 2026

 

# Agibilità: la SCA e gli adempimenti dopo la fine dei lavori

  ![](https://elasticbeanstalk-eu-central-1-vanoncini-prod.s3.eu-central-1.amazonaws.com/s3fs-public/images/news/agibilita-sca.jpg)

 <a class="a2a_button_facebook"></a><a class="a2a_button_twitter"></a><a class="a2a_button_linkedin"></a>[](https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.vanoncini.it%2Fagibilita-sca-adempimenti-fine-lavori&title=Agibilit%C3%A0%3A%20la%20SCA%20e%20gli%20adempimenti%20dopo%20la%20fine%20dei%20lavori)Il cantiere è finito, le finiture sono a posto, l'impresa ha smontato i ponteggi. Sembra la fine del percorso, e invece è il momento in cui si apre l'ultimo adempimento — quello che più spesso viene dimenticato e che, quando manca, blocca la vendita di un immobile anni dopo.

Si chiama **Segnalazione Certificata di Agibilità**, in sigla **SCA**, ed è disciplinata dall'**articolo 24 del DPR 380/2001**. Il termine per presentarla è di **quindici giorni dalla data di ultimazione dei lavori di finitura**.

## Che cos'è l'agibilità

L'agibilità attesta che l'immobile possiede le condizioni di **sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico** previste dalla normativa, e che gli impianti sono conformi alle regole tecniche.

Il cambiamento importante è avvenuto nel 2016: prima esisteva il **certificato di agibilità**, un provvedimento che il Comune rilasciava a seguito di istruttoria. Oggi esiste la **segnalazione certificata**: non è più l'amministrazione a certificare, è il privato che segnala, sulla base delle asseverazioni di un tecnico abilitato. Il Comune conserva il potere di controllo, ma non deve rilasciare nulla perché l'immobile sia agibile.

È una differenza sostanziale: **non si aspetta più un certificato**. L'immobile è agibile dal momento della presentazione della SCA completa.

## Quando serve la SCA

La segnalazione va presentata in occasione di:

- **nuove costruzioni**
- **ricostruzioni o sopraelevazioni**, totali o parziali
- **interventi sugli edifici esistenti** che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti

È il terzo caso quello che riguarda la maggior parte delle ristrutturazioni. Una riqualificazione energetica che interviene sull'involucro, un rifacimento degli impianti, un frazionamento che crea nuove unità immobiliari: tutti casi in cui la SCA è dovuta.

Non è invece richiesta per gli interventi che non incidono su quei parametri — una tinteggiatura, la sostituzione di finiture.

## I termini e la sanzione

Il comma 2 dell'articolo 24 fissa il termine in **quindici giorni dalla data di ultimazione dei lavori di finitura** dell'intervento.

La mancata presentazione nel termine comporta l'applicazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro**, prevista dal comma 3 dello stesso articolo.

L'importo, va detto, è modesto. Il vero costo del ritardo non è la sanzione: è che **un immobile privo di agibilità è un immobile con un problema documentale** che riemergerà alla prima compravendita, alla prima richiesta di mutuo, al primo cambio di destinazione d'uso.

## Quali documenti servono davvero

Qui si concentra uno dei punti di attrito più frequenti tra privati e uffici comunali, ed è utile conoscerlo.

La documentazione da allegare alla SCA è quella **tassativamente elencata al comma 5 dell'articolo 24**. Comprende, in sintesi:

- l'**attestazione del tecnico abilitato** che asseveri la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, con particolare riferimento alle **norme igienico-sanitarie**
- il **certificato di collaudo statico** o la dichiarazione di regolare esecuzione, quando dovuti
- la **dichiarazione di conformità degli impianti**
- la documentazione relativa all'**approvvigionamento idrico**, al corretto **allontanamento delle acque reflue**, allo **smaltimento dei rifiuti solidi**
- il rispetto delle norme in materia di **inquinamento atmosferico, acustico e luminoso**
- gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di **aggiornamento catastale**

Il punto rilevante, ribadito dalla prassi e dalla dottrina tecnica, è che **la richiesta di documenti ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 5 — e il diniego motivato dalla loro assenza — è da considerarsi illegittima**. È un'informazione utile a chi si trova di fronte a richieste integrative che appaiono sproporzionate.

## L'agibilità parziale

L'articolo 24 consente la segnalazione anche per **singoli edifici o singole porzioni della costruzione**, purché autonomamente fruibili, e per **singole unità immobiliari**, a condizione che siano completate e collaudate le opere strutturali e le parti comuni funzionali.

È lo strumento che consente, in un intervento su più unità, di rendere fruibili quelle completate senza attendere la conclusione dell'intero cantiere.

## L'aggancio con lo stato legittimo

C'è un collegamento che vale la pena esplicitare, perché è la causa più frequente di blocco.

La SCA presuppone la **conformità dell'opera al progetto assentito**. Se durante i lavori sono state introdotte varianti non comunicate, o se emergono difformità preesistenti mai regolarizzate, il tecnico non è in condizione di asseverare. A quel punto la strada obbligata passa dalla regolarizzazione: variante in corso d'opera, se si è ancora in tempo, oppure accertamento di conformità.

**Approfondisci:** [Sanatoria edilizia: quando è possibile, come funziona e quanto costa](https://www.vanoncini.it/sanatoria-edilizia-come-funziona-costi).

## Il punto di vista di chi esegue

Dal lato dell'impresa, la fase di fine lavori è quella in cui si raccoglie ciò che si è seminato durante il cantiere.

Le asseverazioni richieste dall'articolo 24 poggiano su documenti che devono **esistere già**: dichiarazioni di conformità degli impianti, certificazioni dei materiali, verbali di collaudo, documentazione acustica. Se questa documentazione viene rincorsa a lavori finiti, i quindici giorni diventano un termine difficile da rispettare.

Nei nostri cantieri la **documentazione tecnica dei sistemi posati** viene predisposta in parallelo alle lavorazioni, non a posteriori. Per i sistemi a secco questo significa, in concreto, tenere traccia di quali stratigrafie sono state effettivamente realizzate, con quali lastre e quali isolanti, e conservare le schede tecniche e le certificazioni di prestazione — acustica, di reazione al fuoco, di resistenza al fuoco — dei sistemi utilizzati.

È materiale che serve tre volte: al tecnico per asseverare, al proprietario per l'eventuale accesso alle detrazioni, e a chiunque in futuro dovrà intervenire su quell'edificio sapendo cosa c'è dietro le lastre.

## Domande frequenti

**Quanto tempo ho per presentare la SCA?** Quindici giorni dalla data di ultimazione dei lavori di finitura, ai sensi dell'art. 24 comma 2 del DPR 380/2001.

**Cosa succede se non presento la segnalazione di agibilità?** Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro. Soprattutto, l'immobile resta privo di un documento che verrà richiesto in sede di compravendita, di concessione di mutuo e di cambio di destinazione d'uso.

**Serve l'agibilità dopo una ristrutturazione?** Sì, se l'intervento ha inciso sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità o risparmio energetico dell'edificio o degli impianti. È il caso della maggior parte delle riqualificazioni.

**Chi presenta la SCA?** Il titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la SCIA, o i loro successori, con le asseverazioni di un tecnico abilitato.

**Il Comune deve rilasciare un certificato?** No. Dal 2016 l'agibilità non è più oggetto di un certificato rilasciato dall'amministrazione ma di una segnalazione certificata presentata dal privato. Il Comune conserva poteri di verifica e controllo.

**Posso ottenere l'agibilità per una sola parte dell'edificio?** Sì. L'art. 24 consente la segnalazione per singoli edifici, porzioni autonomamente fruibili o singole unità immobiliari, a determinate condizioni relative al completamento delle strutture e delle parti comuni.

## Documentazione di cantiere in ordine, fin dall'inizio

Vanoncini fornisce ai propri committenti la documentazione tecnica completa dei sistemi realizzati: stratigrafie, schede prodotto, certificazioni di prestazione acustica e di resistenza al fuoco.

- [Come lavora il nostro ufficio tecnico](https://www.vanoncini.it/costruiamo/ufficio-tecnico/riqualificazione-energetica)
- [Le nostre case history](https://www.vanoncini.it/costruiamo/case-history)

## Fonti

- [D.P.R. 380/2001, Testo Unico Edilizia — Art. 24 (Agibilità)](https://www.ingenio-web.it/articoli/d-p-r-380-2001-testo-unico-edilizia-art-24-l-agibilita/) — Ingenio
- [Segnalazione certificata di agibilità: guida completa](https://biblus.acca.it/segnalazione-certificata-di-agibilita/) — BibLus ACCA
- [Segnalazione Certificata di Agibilità: illegittima la richiesta di documenti extra](https://ediltecnico.it/documenti-segnalazione-certificata-agibilita/) — Ediltecnico
- [Art. 24 Testo Unico Edilizia — Agibilità (testo e commento)](https://www.brocardi.it/testo-unico-edilizia/parte-i/titolo-iii/capo-i/art24.html) — Brocardi
- [La Segnalazione Certificata di Agibilità](https://www.prontoprofessionista.it/articoli/la-segnalazione-certificata-di-agibilita-avvocati-civile-studio-legale-ambrosca-avv-raffaele-cancello-ed-arnone-caserta-campania-7444.html) — ProntoProfessionista

*Contenuto a scopo informativo, aggiornato ad agosto 2026. Gli adempimenti vanno verificati con un tecnico abilitato e con lo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune competente.*